Requisiti minimi per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia
Il Decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 (articolo 4, comma I, lettera e) riconosce la laurea nella classe L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione come titolo valido ai fini dell'accesso ai posti di Educatore dei servizi educativi per l'infanzia.
A tal fine, il Decreto Ministeriale n. 378 del 9 maggio 2018 fissa i seguenti requisiti minimi che il percorso formativo deve soddisfare, informa curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare:
- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/01 e/o M-PED/02 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU nei SSD M-PSI/01 e M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU nei SSD SPS/07 oppure SPS/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU in almeno due dei SSD MED/38, MED/39, MED/42 oppure M-PSI/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU di laboratori nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU di tirocinio, di cui almeno il 50% delle ore di tirocinio diretto svolto presso i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017.